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Into Another Worldblog di ControCultura e AltraInformazione su attualità, cultura, arte, musica, avvenimenti, opinione e molto altro, a cura di Antonio Simone Laganà July 02 grigio? SONO GRIGIO! si sono
grigio! perchè bisogna avere il coraggio, la forza e la consapevolezza
di accettare e immedesimarsi in tutte le sfumature... mi avete rotto i
coglioni voi e le vostre certezze da bianco o nero. l'evoluzione, le
nuove idee, nascono da chi ha vuto il coraggio di distaccarsi dal
seminato. andate a pesare i vostri sentimenti con la bilancia da
un'altra parte, non nella mia vita. June 13 legge sulle intercettazioni telefoniche.... informiamoci!!!!Riprende la maggior parte delle novità introdotte in commissione Giustizia alla Camera
L'emendamento sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
Riprende la maggior parte delle novità
introdotte in Commissione Giustizia alla Camera il testo del
maxiemendamento al disegno di legge sulle intercettazioni sul quale il
governo ha ottenuto la fiducia. Tra le novità l'introduzione di un
nuovo reato, quello della pubblicazione di intercettazioni per le quali
"sia stata ordinata la distruzione" per il quale si prevede il carcere
da uno a tre anni. La stessa sanzione è stabilita per la pubblicazione
di intercettazioni riguardanti terzi estranei alle indagini e
"irrilevanti". Gli editori che pubblicheranno atti o intercettazioni in
divieto degli obblighi di legge saranno multati. Infine viene previsto
il divieto di pubblicazione di nomi o immagini di magistrati
"relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati",
fatto salvo il caso in cui l'immagine non sia indispensabile al diritto
di cronaca. (10 giugno 2009)
Ddl Camera 1415-A - Norme in materia di
intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della
disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di
indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche
A.C. 1415-A - Proposta emendativa su cui il Governo ha posto la fiducia Sostituire l'articolo 1 con il seguente: Art. 1. 1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli». 2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento». 3. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5». 4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto». 5. All'articolo 114 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis». 6. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: «6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato». 7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis». 8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi». 9. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono; g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, del medesimo codice. 2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa». 10. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»; c) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: «1-bis. Nella valutazione degli evidenti indizi di colpevolezza si applica l'articolo 203. 1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato. 1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»; d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»; f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa. 3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»; g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»; h) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni». 11. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269. 2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione. 3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»; b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»; c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari. 6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»; d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4. 6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»; e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento. 7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni. 8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7». 12. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»; c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale». 13. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte». 14. L'articolo 270-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili. 2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi. 3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento. 5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3. 6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia. 7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto. 8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza. 9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento». 15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5». 16. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266». 17. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti». 18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure». 19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine». 20. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero». 21. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente: «Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari». 22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),». 23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è abrogato; b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»; c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti. 2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato». 24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice. 2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato. 2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»; d) il comma 3-bis è abrogato. 25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1». 26. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno. Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza. Per i reati di cui al presente articolo la competenza è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale»; b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»; c) all'articolo 617 del codice penale, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»; d) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente: «Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»; e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»; f) all'articolo 684 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale. Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»; g) al libro III, titolo I, capo I, sezione III, paragrafo 1, del codice penale, dopo l'articolo 685 è aggiunto il seguente: «Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032». 27. Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-nonies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote». 28. All'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»; b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»; d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»; e) dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta». 29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente: «Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti». 30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative. 31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato. 33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente: «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. 5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti. 5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»; c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,». 34. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. 35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 23. May 16 .... "Tu mi lasciasti, andando per la tua via. pensai che t’avrei pianto e conservato la tua solitaria immagine nel mio cuore, scolpita in una canzone dorata. Ma, ahimè, il tempo fugge. La gioventù passa presto, i giorni di primavera trascorrono rapidi, i fragili fiori muoiono in un soffio, e il saggio mi avverte che la vita non è che una goccia di rugiada su una foglia di loto. Dovrei trascurare tutto questo, ricordando solo quella che m’ha abbandonato? sarebbe assurdo e inutile perchè il tempo fugge. Venite, allora, mie notti piovose, con rapidi, piccoli passi; sorridi mio autunno d’oro;vieni spensierato aprile; datemi i vostri baci. Tu vieni, e tu, e anche tu! Amori miei, sapete che siamo mortali! Non sarebbe follia spezzare il mio cuore per una che mi tolse il suo?Il tempo fugge. E’ dolce sedersi in un angolo e scrivere in rima che tu sei il mio mondo. E’ eroico alimentare il proprio dolore e rifiutare ogni conforto. Ma un viso fresco mi guarda dal limitare della porta e fissa i suoi occhi nei miei. Asciugo le mie lacrime e cambio tono della mia canzone. Perchè il tempo fugge.” Rabindranath Tagore April 13 piccole lezioni di vita oggi, a pasquetta, sono andato a palmi col treno... e dopo aver trascorso una gradevole giornata, io e la mia ragazza siamo andati alla stazione di palmi in maniera tale che prendessi il treno di ritorno... ebbene... il tempo era piuttosto piovoso... grigio... iniziava a fare notte... e la stazione era ridotta a una piccolo passaggio buio che conduceva al binario per prendere il treno... il tabellone segna ritardi progressivi... 20 minuti... 30 minuti... 35 minuti... e in tutta la stazione c'era una sola persona ad attendere in treno... un ragazzo di colore, vestito male, fumava, ci guardava da lontano con sguardo tagliente... ho sentito, stupidamente, paura. paura di essere aggredito, di essere rapinato. e invece.... dato che pioveva mi ero rifugiato in macchina dalla mia ragazza, incurante del fatto che stava per passare il treno... e infatti il treno arriva... e il ragazzo di colore, di cui avevo avuto paura fino a pochi minuti prima, si trasforma nel mio salvatore... il treno essendo in ritardo fa una sosta brevissima, e lui, vedendo che ero ancora in macchina, viene a chiamarmi per non farmi perdere il treno, e corre dal capotreno per digli di aspettarmi... se non fosse stato per lui a quest'ora sarei ancora bloccato alla stazione... grazie ignoto amico!!! basta coi pregiudizi stupidi verso gli stranieri! a bando la xenofobia. c'è brava gente in tutte le popolazioni. e in tutte le popolazioni ci sono delinquenti. non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. February 06 ancora la barbarie più totale contro gli immigrati. come futuro medico mi vergogno di far parte di una nazione con un governo che promuove leggi degne del nazi-fascismo. stiamo tornando alle leggi razziali? COLLEGHI E FUTURI COLLEGHI, L'UNICA SOLUZIONE è L'OBIEZIONE DI COSCIENZA!!!! (fonte: http://www.korazym.org/index.php/component/content/article/54-la-discussione/815-immigrazione-i-medici-potranno-denunciare-gli-irregolari-lamci-non-lo-faremo) Passa nell'aula del Senato l'emendamento della Lega che cancella il divieto (contenuto nel Testo unico sull'immigrazione) di non segnalazione alle autorità degli stranieri non regolari che richiedono cure sanitarie nelle strutture pubbliche. I medici potranno dunque denunciare coloro che si rivolgeranno loro per cure e assistenza. L’associazione dei medici cattolici: “Non lo faremo, se non come già avviene ora per ogni cittadino italiano, per chi ha commesso reati gravi”. IL VOTO - Passa nell'aula del Senato l'emendamento della Lega che cancella il divieto (contenuto nel Testo unico sull'immigrazione) di non segnalazione alle autorita' degli stranieri non regolari che richiedono cure sanitarie nelle strutture pubbliche. Gli immigrati irregolari quindi essere 'denunciati' se si recheranno al pronto soccorso. L'emendamento della Lega (all'articolo 39 del ddl sicurezza) stabilisce che sia soppresso il comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.286 che recita: "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non puo' comportare alcun tipo di segnalazione all'autorita', salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parita' di condizioni con il cittadino italiano". I si' alla norma, che ha avuto il parere favorevole del governo e dei relatori, sono stati 156, i no 132, 1 astenuto. Il Pd aveva chiesto il voto segreto sull'emendamento ma il presidente del Senato, Renato Schifani, ha fatto presente che la proposta di modifica non era stata inserita nell'elenco degli emendamenti su cui la presidenza aveva dato l'ok al voto segreto. Contro la norma hanno votato le opposizioni. MEDICI CATTOLICI - "L'emendamento approvato introduce per il medico la facolta' di denuncia di un immigrato clandestino. Sono certo che i medici non ricorreranno a questa facolta', tranne i casi in cui si imbattono in persone che hanno commesso reati gravi, ma in questo caso non e' la condizione di clandestinita' che puo' far scattare l'obbligo della denuncia". Così Vincenzo Saraceni, presidente dell'Associazione medici cattolici italiani (Amci), dopo l'ok del senato all'articolo 39 del disegno di legge sulla sicurezza che prevede la cancellazione del divieto di non segnalazione degli immigrati irregolari che richiedono cure sanitarie nelle strutture pubbliche. "Rimane la preoccupazione- prosegue Saraceni- che alcuni immigrati clandestini siano dissuasi dal rivolgersi alle strutture sanitarie, a motivo della preoccupazione di essere denunciati. Il pensiero- conclude il presidente dell'Amci- va in particolare alle partorienti immigrate senza permesso di soggiorno, e in questo caso potrebbe essere in gioco anche la salute dei bambini". MEDICI SENZA FRONTIERE – Medici Senza Frontiere (Msf), esprime “profonda preoccupazione e allarme per le conseguenze dell’approvazione dell’emendamento 39.306 presentato in sede di esame del Ddl 733 che ha avuto luogo oggi nell’Assemblea del Senato”. ”Il suddetto comma 5 – ricorda Msf - prevedeva che ‘l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano’. L’ambiguità conseguente a tale abrogazione e, di conseguenza, il concreto rischio di segnalazione e/o denuncia contestuale alla prestazione sanitaria creerà nell’immigrato privo di permesso di soggiorno e bisognoso di cure mediche, una reazione di paura e diffidenza in grado di ostacolarne l’accesso alle strutture sanitarie. Tutto ciò potrebbe provocare una pericolosa ‘marginalizzazione sanitaria’ di una fetta della popolazione straniera presente sul territorio”. "Siamo sconcertati per la scelta del Senato di avere consapevolmente ignorato il grido di allarme lanciato dagli ordini professionali di medici, infermieri e ostetriche e da centinaia di associazioni e rappresentanti della società civile - dichiara Kostas Moschochoritis, direttore generale di Msf Italia -. Una scelta che sancisce la caduta del principio del segreto professionale per il personale sanitario volto a tutelare il paziente come essere umano indipendentemente da ogni altra considerazione". Msf, promotrice insieme a Simm, Asgi e Oisg della campagna "Siamo medici e infermieri - Non siamo spie", si appella ora alla Camera dei Deputati perché riveda la posizione assunta dal Senato sul comma 5. Da ricordare che Msf lavora in Italia dal 2003 per fornire accesso alle cure e assistenza medica agli immigrati. In collaborazione con le Asl locali ha gestito 35 ambulatori per stranieri irregolari e ha curato 18 mila pazienti. SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI - "L’approvazione dell’emendamento della Lega è sicuramente un fatto gravissimo per tutta la sanità pubblica italiana. In questo modo siamo tornati indietro di 15 anni, da quando nel ’95 era stato sancito il diritto d’accesso alle cure sanitarie per tutti gli immigrati irregolari”. E’ duro il commento di Salvatore Geraci presidente della Società italiana di medicina delle migrazioni. “La conseguenza alla quale assisteremo sarà che gli immigrati irregolari che si trovano in Italia non andranno a farsi curare per paura di essere denunciati. Che ne sarà, mi chiedo di coloro che hanno malattie gravi curabili o malattie infettive? Lo stesso pensiero mi viene pure nei confronti di tutte le straniere irregolari in stato di gravidanza”. “Il voto di oggi – recita poi una nota della società - che approva l’emendamento che cancella il divieto di segnalazione all’autorità giudiziaria per gli immigrati irregolari che si rivolgono ai servizi sanitari, è una ferita aperta nel sistema dei diritti e delle tutele per ogni individuo: constatiamo con preoccupazione come la politica non sia stata finora capace di raccogliere le numerose sollecitazioni espresse della società civile e dagli operatori che quotidianamente si confrontano con questa realtà”. “Mai come in questo caso – si legge - l’opposizione a tale provvedimento è unanime nel mondo socio-sanitario: gli ordini dei medici, i collegi infermieristici, le ostetriche, gli assistenti sociali, i fisioterapisti, gli psicologi, le più importanti società medico-scientifiche, gran parte dell’associazionismo laico (da Medici senza frontiere ai Medici di origine straniera, ...) e confessionale (il coordinamento immigrazione Caritas, Migrantes, i Medici Cattolici...) solo per citare alcune sigle”. “La Società Italiana di Medicina delle Migrazioni – continua il testo - lancia l’allarme per quella che ritiene essere una pericolosa deriva giuridica-culturale che ci riporta indietro di oltre 10 anni sul piano del diritto alla salute individuale e del pieno beneficio della collettività. In particolare sottolinea come il pericolo di venire denunciati allontanerà dai servizi sanitari molti immigrati rendendo di fatto impossibile una piena sorveglianza epidemiologica a tutela dell’intera comunità nazionale. Formuliamo l’auspicio – è la conclusione - che in sede di ulteriore dibattito parlamentare si recuperi il senso di una politica a servizio di tutti e non piegata a logiche di facili, quanto superficiali, consensi”. January 29 ci siamo dimenticati gli italiani furono un popolo di emigranti? si vede proprio di si, visto che l'attuale governo trasforma i "centri di permanenza temporanea" in "centri di identificazione ed espulsione"... (fonte: http://www.nntp.it/newsgroups-politica/1388027-cie-i-centri-di-identificazione-ed-espulsione-immigrati-e-la-sinistra-brucia-di-rabbia.html) AUTORE: Fulvio Vassallo I vecchi CPT diventano CIE (Centri di Identificazione ed espulsione), dove vengono rinchiusi sia gli immigrati irregolari neoarrivati, sia i richiedenti asilo, sia quelli col permesso di soggiorno scaduto. Sempre più militarizzati e chiusi al mondo esterno, sono il prodotto della politica dell`emergenza del governo Berlusconi, che grazie ai media ha trasformato la peggiore xenofobia in senso comune, e grazie ad un`opposizione inesistente ha fatto approvare provvedimenti incostituzionali che sono stati duramente condannati dal Parlamento Europeo La guerra ai migranti da parte del governo italiano procede, ogni giorno con maggiore vigore, sul fronte interno e sul fronte esterno. Nello stesso giorno in cui nel Canale di Sicilia altri migranti perdevano la vita per le politiche di sbarramento delle frontiere marittime meridionali adottate con le inutili missioni FRONTEX dall'Unione Europea, guidata dall'ex commissario Frattini, il governo italiano ha deciso l'invio di contingenti militari per presidiare i centri di detenzione amministrativa per stranieri, non solo i vecchi CPT ( adesso denominati CIE Centri per l'identificazione e l'espulsione) ma anche gli altri centri - sembrerebbe - nei quali vengono raccolti gli immigrati, anche se richiedenti asilo, dopo lo sbarco. Infatti molti CIE sono all'interno di "centri polifunzionali" che comprendono anche i CARA ed i CPA/CID, per i richiedenti asilo, e dunque i militari faranno la guardia anche a donne e bambini, ed in generale a persone in attesa che venga riconosciuto il loro status di rifugiati o la protezione internazionale. E solo questo può significare l'invio dell'esercito in città come Siracusa ed Agrigento, dove ancora non ci sono centri di detenzione, ma dove evidentemente il governo intende introdurre nuove strutture di detenzione amministrativa anche per quanti sono in transito o ancora in attesa della prima identificazione, dopo lo sbarco o il salvataggio in mare. Si può già immaginare quali saranno le conseguenze della presenza dei militari, alcuni dei quali provenienti dai corpi speciali impegnati nella guerra in Afghanistan, nella vigilanza dei centri di detenzione. La misura snatura il ruolo costituzionale dell'esercito e, per quanto se ne conosce, potrebbe anche comportare una maggiore chiusura dei centri di detenzione rispetto all'esterno, in contrasto con le direttive comunitarie in materia di accoglienza e di procedure di asilo, appena attuate in Italia, ma ancora prive del regolamento di attuazione. Si potranno anche registrare conseguenze assai gravi, all'esterno delle strutture sottoposte al regime della sorveglianza militare armata, sulla libertà di manifestazione delle reti antirazziste e sulle iniziative di solidarietà con gli immigrati trattenuti all'interno. La misura dell'invio dei militari per sorvegliare i recinti spinati dei CIE (i vecchi CPT) si accompagna alla decisione di moltiplicare queste strutture in tutte le regioni italiane, misura che richiederà comunque un maggiore impiego di forze di polizia. A questo scopo, per fare presto, saranno adottate procedure d'urgenza come le ordinanze di protezione civile consentite dalla dichiarazione dello stato di emergenza immigrazione. Un modo per imporre i centri di detenzione anche a quelle regioni come l'Umbria e la Toscana che si erano sempre opposte all'apertura di queste strutture. Una spesa immensa gestita dal ministero dell'interno tramite le Prefetture, una spesa sottratta ad ogni controllo di contabilità, uno spreco di risorse senza precedenti che contribuirà solo a criminalizzare gli immigrati irregolari ed a rendere più violenti i rapporti sociali. Senza garantire neppure una maggiore "efficacia" delle misure di allontanamento forzato. Una politica organica, quella del Governo Berlusconi, che viene scandita ogni giorno da misure di emergenza, incostituzionali, approvate sull'onda dei sondaggi e del populismo xenofobo che sta diventando senso comune in Italia. Con la prospettiva ormai certa dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina e del prolungamento fino a 18 mesi della detenzione amministrativa. Magari mettendo a tacere quella parte che rimane ancora fuori controllo nel mondo dell'informazione e della magistratura. Anche su questo, in autunno, il governo ha pronti interventi liberticidi che sovvertiranno l'assetto costituzionale sul quale si è basata la democrazia in Italia negli ultimi sessanta anni. Sembra che non servano a nulla neppure i richiami e le condanne da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, che ha rilevato tanto un eccessivo uso della violenza da parte della polizia nelle operazioni di sgombero all'interno dei campi rom, quanto il rischio che l'Italia continui a praticare espulsioni verso paesi nei quali ai danni dei migranti provenienti da altri paesi sono praticati abitualmente torture ed altri trattamenti inumani e degradanti. Le reazioni indignate di Maroni si commentano da sole, andando a leggere le pagine di contro-osservazioni che il governo italiano ha cercato di opporre alla durissima condanna inflitta dal rapporto Hammarberg, un punto di non ritorno del percorso di isolamento dell'Italia a livello europeo, per la il mancato rispetto, da parte del nostro paese, della legalità democratica e dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Convenzione Europea a salvaguardia dei diritti dell'uomo. Mentre il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale ancora tacciono, ma presto saranno chiamati a pronunciarsi senza equivoci, sono stati gli organismi europei ad avvertire per primi i gravissimi rischi che corre la nostra democrazia, a partire dalla "guerra" dichiarata ai migranti, in nome della sicurezza e dell'egoismo sociale, Il Rapporto Hammarberg del Consiglio d'Europa mette sotto accusa anche i rimpatri che l'Italia ha effettuato verso la Tunisia e l'Egitto, paesi che non riconosco effettivamente il diritto di asilo e la protezione internazionale, anche se aderiscono formalmente alla Convenzione di Ginevra. E questo mentre l'Italia progetta di concludere con Gheddafi l'ennesimo accordo di riammissione per respingere verso l'inferno libico migranti di paesi terzi che si troverebbero così condannati ancora per altri anni a subire gli abusi che sono ormai documentati in numerosi rapporti internazionali (da consultare su www.fortresseurope.blogspot.com), ma che il nostro paese dimostra di ignorare o di cui non vuole tenere conto. Il Ministro Maroni si è detto scandalizzato della dura condanna dell'Italia da parte del Consiglio d'Europa, ma forse, prima di reagire con tanta acredine, avrebbe fatto meglio ad informarsi con i suoi collaboratori ed esperti consulenti, sulle modalità sommarie di rimpatrio che negli ultimi mesi l'Italia, ed il suo ministero, hanno praticato organizzando voli diretti da Lampedusa verso l'Egitto, o rimpatriando arbitrariamente in Tunisia immigrati per i quali la Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva ingiunto la sospensione immediata dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento forzato. Vorremmo ricordare alcuni fatti concreti che -neppure richiamati dalla dura condanna del Consiglio d'Europa- dimostrano come le prassi di polizia violino ancora oggi gli standard imposti dalle Convenzioni internazionali che pure l'Italia ha sottoscritto. E non solo ai danni della popolazione rom, da ultimo con la bastonatura di una bambina e del suo papà a Milano, ma anche ai danni di immigrati regolari che rivendicano i loro diritti occupando una Cattedrale. La brutale violenza della polizia che ha caricato a Napoli asilanti che rivendicavano una sistemazione dignitosa ha indotto persino il sindaco di quella città a chiedere scusa ai migranti, mentre alcuni assessori comunali sono stati testimoni diretti delle cariche e degli arresti arbitrari compiuti dalle forze di polizia. Prima di replicare indispettito alle dure contestazioni del Consiglio d'Europa il ministro dell'interno farebbe bene a chiarire le responsabilità degli agenti e dei dirigenti che hanno partecipato a questi sgomberi violenti. Ma il ministro Maroni dovrebbe rendere conto, insieme al ministro degli esteri, delle dure critiche della relazione Hammaberg nei confronti delle espulsioni disposte dal Ministero dell'interno e dalle questure italiane verso paesi che non garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali della persona. Nella notte del 2 luglio, in particolare, erano stati rimpatriati in Egitto 35 cittadini di origine egiziana, ospitati presso il Cie (Centro di identificazione e di espulsione) di Lampedusa. Così almeno l'ANSA chiama adesso quello che fino a pochi giorni fa veniva definito Centro di accoglienza, un "centro di accoglienza a cinque stelle", come affermato nel corso di una visita lampo dal ministro Ronchi a giugno. Ma si sa, le denominazioni possono cambiare con un tratto di penna, come è successo per i CPT adesso CIE, per decreto legge addirittura, a seconda della convenienza dei politici al governo. Il volo charter, secondo le notizie del ministero dell'interno, è partito alle 2 di notte del 2 luglio dall`aeroporto di Catania alla volta del Cairo. Questo tipo di rimpatri prosegue ininterrottamente da tempo, ma negli ultimi tre mesi le procedure sono state assai più sbrigative ed i voli senza altro scalo (tecnico) che l'aeroporto di Catania. L`operazione, condotta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, fa seguito ad una precedente operazione che aveva consentito il rimpatrio di 38 cittadini di origine egiziana. Il governo ha tentato in questo modo di "decongestionare" la struttura di Lampedusa che a fine giugno aveva "accolto" oltre 1600 immigrati, salvati dai mezzi della nostra marina mentre tentavano di attraversare il Canale di Sicilia. I voli di rimpatrio da Lampedusa verso l'Egitto, via Catania, sembrerebbero intanto proseguire. Evidentemente occorreva lanciare l'ennesimo messaggio dissuasivo e per questo si è ripristinata la prassi dei rimpatri diretti da Lampedusa, con modalità assai vicine alle espulsioni collettive, prassi che nel 2004, dopo il caso Cap Anamur, vera pietra miliare della guerra contro i migranti, era costata una condanna all'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Non sappiamo se alle persone destinatarie della misura dell'allontanamento forzato in frontiera sia stato notificato un provvedimento di respingimento o di espulsione, se questi provvedimenti e il trattenimento nel CIE siano stati notificati individualmente e convalidati da un magistrato, di certo a Lampedusa non c'è né un Tribunale, né una Questura. Come era successo nel 2004 gli incidenti di percorso non sono mancati ed un immigrato marocchino, scambiato per egiziano, è stato "restituito" all'Italia dopo essere atterrato in Egitto. O gli immigrati sono stati rimpatriati in Egitto senza provvedimenti formali, come se Lampedusa non appartenesse al territorio italiano, come se si fosse trattato di un comune respingimento ad una frontiera terrestre, con un gravissimo abuso rilevante anche in sede penale, oppure sono stati rimpatriati sulla base di provvedimenti illegittimi, adottati al di fuori delle procedure previste dal Testo Unico sull'immigrazione. Ma come si sa, una volta allontanati dall'Italia, i migranti non riescono certo a fare ricorso al tribunale amministrativo. Dopo la condanna del Consiglio di Europa con il rapporto Hammarberg, che conferma per intero le denunce delle associazioni antirazziste si dovrà fare finalmente chiarezza sull'accertamento delle modalità di rimpatrio forzato, praticate negli ultimi mesi direttamente dall'isola di Lampedusa verso l'Egitto o da altre città verso paesi, come la Tunisia e la Libia, nei quali possano essere praticati la tortura o trattamenti inumani e degradanti. Mentre si sta alzando una cortina fumogena sulle circostanze della morte di un migrante nella notte del 29 giugno scorso nel CID di Caltanissetta, per alcuni il giovane ghanese sarebbe morto in Ospedale e non nel centro di Pian del lago, per altri durante il trasporto in ambulanza, il governo insiste nella logica perversa di moltiplicare in tutta Italia i centri di detenzione, per dare in pasto all'opinione pubblica affamata di sicurezza i corpi di altri migranti da deportare, magari scelti a caso, o sulla base dei rapporti con le ambasciate dei paesi di provenienza, misure simboliche rispetto alla massa di clandestinità che il governo alimenta con il blocco degli ingressi legali e con le misure del pacchetto sicurezza, ma assolutamente preoccupanti per le tante possibilità di vita e di integrazione che si stanno distruggendo. «La Sicilia è una terra verso cui si dirige la disperazione degli immigrati clandestini. Le aggressioni (così si esprimono le agenzie di informazione) che sotto il profilo territoriale connotano anche in queste ore l`isola di Lampedusa, sono note a tutti. Tra 10-12 giorni al massimo avremo a disposizione altri 6 o 7 centri di identificazione ai fini dell`espulsione in altre regioni d`Italia. Questo ci permetterà di evitare il sovraffollamento delle poche strutture attualmente esistenti sul territorio». Lo affermava poche settimane fa il sottosegretario al Ministero dell`Interno, Nitto Francesco Palma, a Palermo per un vertice con i prefetti delle 9 province siciliane. Adesso quelle minacciose parole si avviano a diventare realtà. Ma l'inasprimento delle trattamento riservato agli immigrati irregolari non arresta certo i tentativi di migliaia di uomini, donne e minori che tentano di raggiungere una speranza di vita in Europa, fuggendo dall'inferno della Libia. A qualunque costo, anche a costo della vita. Al loro arrivo in Italia questi migranti troveranno ancora detenzione, trasferimenti in autobus con i vetri oscurati e filo spinato. Porto Empedocle, vicino Agrigento, è diventato ormai, dopo Lampedusa, il vero punto di smistamento verso i centri di accoglienza, verso i centri di identificazione ed espulsione, verso i centri per richiedenti asilo (CARA). Ormai abbiamo capito come il governo allestirà tanti centri di detenzione in qualche settimana, forse anche in Sicilia, dove nel 2005 era stato chiuso il CPT di Agrigento proprio dopo una ispezione da parte del Consiglio d'Europa, e dove nel 2007 era stato chiuso il CPT femminile di Ragusa dopo una ispezione della Commissione De Mistura. I tempi sono ormai cambiati. Associazioni convenzionate con le Prefetture e contingenti di militari di professione daranno presto man forte alla polizia per moltiplicare anche in Sicilia i luoghi di transito caratterizzati da un regime di detenzione amministrativa. Senza nessuna effettiva garanzia di difesa. Qualunque abuso da parte degli enti gestori e delle forze dell'ordine sarà coperto, per ordine del ministro di turno. Che cosa ci importa dell'Europa? Temiamo che si vada ad un ulteriore imbarbarimento delle regole delle detenzione, magari con il ricorso ai professionisti delle "guerre umanitarie" e delle caserme dell'esercito, con la solita copertura della Croce Rossa e delle associazioni che hanno accettato il ruolo di secondini. Temiamo che ai migranti morti a Torino, nel CPT di via Brunelleschi e a Caltanissetta, a Pian del lago, presto ne possano seguire altri. Di certo in queste ultime settimane il clima nei centri di detenzione è tesissimo, i pestaggi sono all'ordine del giorno, l'uso dei psicofarmaci nella normalità, e i controlli di legalità dei giudici di pace sempre più formali, spesso limitati alla verifica degli atti come se si trattasse di apporre un semplice bollo. Ma dopo la condanna "farsa" dei poliziotti e dei carabinieri carnefici a Genova durante il G8 del 2001, tutto sembra consentito alle "forze dell'ordine". Ogni giorno che passa si consuma una rottura sempre più grave tra le forze di polizia e quella parte di cittadini che non si rassegnano al ruolo di sudditi. Una rottura che si sarebbe potuta evitare sanzionando sino in fondo le responsabilità per le torture inflitte ai manifestanti a Genova, ed evitando pratiche generalizzate di violenza ai danni degli immigrati, prassi arbitrarie che adesso anche il Consiglio d'Europa rimprovera all'Italia. Molti migranti arrestati dalla polizia nelle città del nord Italia sono stati intanto trasferiti nelle carceri o nei CPT/CIE meridionali, creando una situazione di sovraffollamento e di confusione con gli immigrati appena arrivati da Lampedusa o da altri punti di sbarco. Esattamente la stessa situazione che si era determinata nel 1999, prima del rogo e della strage del centro Serraino Vulpitta di Trapani per la quale adesso, a nove anni di distanza, i giudici civili chiamano in causa la gravissime responsabilità delle forze di polizia che non intervennero in tempo per spegnere il rogo che poi costò la vita di sei migranti rinchiusi in una cella trasformata in forno crematorio. Per tutte queste ragioni sollecitiamo una iniziativa ancora più forte di denuncia, di mobilitazione e di difesa legale di migranti trattenuti nei centri di detenzione. Un appello rivolto a tutte le associazioni, senza protagonismi o ambizioni di visibilità che potrebbero pregiudicare il lavoro collettivo, che si sta portando avanti da anni nei territori per difendere la vita ed i diritti dei migranti. Chiediamo che, nello stesso spirito, i parlamentari nazionali ed europei tornino a visitare periodicamente i centri di detenzione e le carceri per monitorare la situazioni in tutte le strutture nelle quali vengono imprigionati i migranti privi di un documento di soggiorno. Occorre istituire gruppi permanenti per il monitoraggio dei luoghi nei quali può essere violata la libertà personale e gli altri diritti fondamentali della persona. Alla luce della approvazione della direttiva comunitaria sui rimpatri, la "direttiva della vergogna" deve impedirsi che se ne faccia un uso strumentale,magari prolungando fino a 18 mesi la detenzione nei centri di espulsione (CIE). Il prolungamento dei tempi della detenzione amministrativa potrebbe trasformare i centri in vere e proprie polveriere, senza accrescere le possibilità di identificazione dei cd. clandestini. Occorre contribuire tutti alla costruzione di un vasto fronte per denunciare la normativa italiana e la nuova direttiva sui rimpatri davanti alla Corte di Giustizia, e sollevare nel nostro paese eccezioni di costituzionalità a catena, non appena si volesse darne applicazione nel nostro ordinamento. Occorre anche denunciare tutti i casi nei quali le nuove norme o le nuove prassi amministrative risultino in violazione del diritto di asilo e dei diritti fondamentali, riconosciuti a tutte le persone, dalla nostra Carta Costituzionale, prima che dalle norme comunitarie e dalla Convenzione di Ginevra. Autore: Fulvio Vassallo December 22 una canzone importante per me e la mia rosa neraTu sai difendermi e farmi male
Ammazzarmi e ricominciare A prendermi vivo Sei tutti i miei sbagli. A caduta libera In cerca di uno schianto Ma fin tanto che sei qui Posso dirmi vivo. Tu affogando per respirare Imparando anche a sanguinare Nel giorno che sfugge il tempo reale sei tu A difendermi a farmi male Sezionare la notte e il cuore Per sentirmi vivo In tutti i miei sbagli. Non m' importa molto se Niente è uguale a prima Le parole su di noi Si dissolvono così. Tu affogando per respirare Imparando anche a sanguinare Nel giorno che sfugge Il tempo reale sei tu A difendermi e farmi male Sezionare la notte e il cuore Per sentirmi vivo In tutti i miei sbagli. Tu affogando per respirare Imparando anche a sanguinare Nel giorno che sfugge Il tempo reale sei tu Sai difendermi e farmi male Sezionare la notte e il cuore Per sentirmi vivo In tutti i miei sbagli. Tu il mio orgoglio che può aspettare E anche quando c'è più dolore Non trovo un rimpianto Non riesco ad arrendermi A tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli Sei tutti i miei sbagli December 05 Fermare la proposta di abolire le cure primarie agli immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno I medici pediatri hanno promosso un appello per tentare di fermare la
proposta della Lega di abolire le cure primarie ed essenziali agli
immigrati sprovvisti di permesso di soggiorno (forse il più turpe dei
provvedimenti che il governo sta prendendo).
Per firmare, basta cliccare sull'indirizzo: http://appelli.arcoiris.tv/salute Vi proponiamo di firmare e di far girare l'appello a sottoscrivere -- Vincenzo Casile Responsabile Organizzazione Provinciale FGCI Reggio Calabria 3289224575 - 3478038160 E-Mail: vincenzo.casile@gmail.com MSN: vincenzo_casile@hotmail.it November 23 inchiesta del programma "l'arena" in onda su rai uno domenica 23/11/08ero
tranquillamente su internet, dopo il pranzo della domenica, quando la mia
ragazza mi avverte che su un programma di ra1, chiamato l'arena, si stava
parlando dei concorsi truccati dell'università di messina, e cmq del sistema
corrotto vigente all'interno del nostro ateneo. Quindi
non credo che il sig. giletti, e le persone intervenute al suo programma, tra
cui questo rappresentante degli studenti di roma 3, abbiano parlato con
cognizione di causa, sminuendo il nostro movimento DEMOCRATICO E PLURALISTA,
fatto di precari, studenti, lavoratori, che non accettano il sistema corroto, e
anzi sono pronti ad alzare la testa per denunciarlo!
November 22 finalmente anno zero denuncia in maniera chiara i baroni dell'università di messina. ecco lo spezzone della puntata di anno zero in cui si denunciano i baronati all'interno dell'ateneo messinese. è importante che tutti sappiano, in particolare gli studenti di tale ateneo. Le immagini si commentano da sole: http://www.annozero.rai.it/category/0,,1067115--1028,00.html ecco i tagli della riforma moratti cosa hanno prodotto! ricordo tempo fa, quando ero al liceo, organizzavo spesso cortei contro la celeberrima riforma della scuola promossa dall'allora ministro dell'istruzione letizia moratti. Tale riforma prevedeva tagli indiscriminati per la scuola pubblica, soprattutto nell'ambito dell'edilizia, e prevedeva ingenti sovvenzioni per le scuole private (in linea col solito atteggiamento dei governi Berlusconi, di favorire sempre chi è già ha abbastanza denaro e potere). Ebbene oggi stiamo pagando le conseguenze dei tagli alla scuola pubblica... tagli contro cui noi della nostra generazione abbiamo duramente manifestato. Pace all'anima di questo ragazzo del liceo darwin. Una morte ingiusta per colpe di un governo troppo celere coi tagli e con le riforme che tendono a privatizzare i diritti del cittadino. fonte: http://passineldeserto.blogosfere.it/2008/11/ragazzo-muore-a-torino-le-scuole-fanno-schifo-e-noi-diciamo-di-arrangiarsi.html Sotto il tetto di un liceo di Rivoli, il liceo Darwin, è morto oggi un ragazzo di 18 anni. In un primo momento sembrava che il crollo del tetto fosse stato causato dal maltempo che sta flagellando il nord Italia, ma le cose probabilmente non stanno così. Secondo i Vigili del Fuoco, che hanno già fatto il loro primo sopraluogo, la causa del cedimento del tetto non sarebbero state la pessime condizioni del tempo...quanto del tetto stesso. "La scuola fa schifo", è stato detto con un immenso dolore in corpo, dalla zia del ragazzo morto. Ma il problema è se quella scuola faccia schifo o se sia la condizione delle scuole italian nel suo complesso a rappresentare un elemento di preoccupazione e pericolo. Secondo Legambiente sì. Oltre 10 mila edifici scolastici sarebbero infatti, secondo l'associazione, a rischio. Ma basterebbe fare un giro per le nostre scuole per vedere come spesso questi ambienti nei quali i nostri ragazzi dovrebbero anche trovarsi bene oltre che studiare, siano spesso in condizioni fatiscenti. A qusto punto viene ovviamente da chiedersi - cosa che ovviamente stanno facendo in molti in quste ore - se sia il caso di investire sulla scuola, non solo sulle sue proposte educative ma anche semplicemente sulle strutture, in termini di recupero edilizio e di ristrutturazione, senza contare la spesso necessaria messa a norma. Lasciamo stare per il momento le polemiche sui tagli, sul fatto che siano reali o solo propaganistici.... Nello stesso tempo però non dimentichiamoci che sono anni (e legislature) che alle scuole viene sostanzialmente detto di arrangiarsi e di farsi carico di molte spese, spesso sostenute da minimi supporti economici. Rimane
comunque il fatto che le nostre scuole non si può dire che - almeno un
po' - non facciano "schifo". E questo, per un paese civile che vuole
pensare al futuro, è già una cosa scandalosa.... tributo a sandro curzi, giornalista storico e uomo di sinistrafonte: http://www.corriere.it/cronache/08_novembre_22/curzi_morto_ecb57ce4-b85f-11dd-93ee-00144f02aabc.shtmlLUTTO NEL GIORNALISMOÈ morto Sandro Curzi, voce della sinistraAveva 78 anni. Militante del Pci, è stato lo storico direttore del Tg3. Attualmente era nel Cda della RaiROMA - È morto a Roma dopo una lunga malattia Sandro Curzi. Nato a Roma il 4 marzo 1930, aveva 78 anni. Alle 17 sarà allestita la camera ardente in Campidoglio. E sempre in Campidoglio si svolgeranno lunedì alle 11.30 i funerali laici.
IL PADRE DEL TG3 - Resistente
partigiano a 13 anni, comunista iscritto già a 14, chiamato a 19 anni
da Enrico Berlinguer a ricostruire la Federazione giovanile comunista
italiana (Fgci), Curzi ha vissuto tutta la sua vita fedele, pur senza
rigidità, alle idee di gioventù passando con Fausto Bertinotti a
Rifondazione Comunista alla fine degli anni '90. Il suo impegno
politico si è svolto all'interno dei mass media, dal primo articolo,
quando era ancora adolescente, sull'Unità
«clandestina» per raccontare l'assassinio di uno studente da parte di
fascisti repubblichini, al ruolo di capo redattore nel mensile della
Fgci Gioventù nuova, diretto da Enrico Berlinguer, fino alla vice direzione di Paese Sera, alla direzione del Tg3 e a quella di Liberazione. Curzi ottenne nel 1944, nonostante la minore età, la tessera del Pci. Tra il '47 e il '48 lavora al settimanale Pattuglia insieme a Giulio Pontecorvo e, nel '49, a la Repubblica d'Italia fino a diventare capo redattore di Gioventù nuova diretta da Enrico Berlinguer.
NEGLI ANNI SETTANTA L'IMPEGNO CON LA TV - Dalla metà degli anni '70 arriva l'impegno con la televisione: entra infatti in Rai nel 1975 con un bando di concorso indetto per l'assunzione di giornalisti di «chiara fama» disposti a lavorare come redattori ordinari e comincia dal Gr1 diretto da Sergio Zavoli. Nel '76, con Biagio Agnes e Alberto La Volpe, dà vita alla terza rete televisiva della Rai mentre nel 1978 è condirettore del Tg3 diretto da Biagio Agnes. In questa veste "scopre" Michele Santoro e collabora alla realizzazione del programma Samarcanda.
TG3, IMPRONTA INCONFONDIBILE - Diventa direttore del Tg3 nel
1987 dando al telegiornale una impronta inconfondibile, veloce e
aggressiva che dà voce alle istanze della sinistra italiana
interpretando gli umori di una crescente insofferenza verso la
cosiddetta prima Repubblica. Soprannominato per questo, dagli avversari
politici, «Telekabul» (dalla capitale dell'Afghanistan occupata
dall'Urss negli anni '70), il Tg3 cresce in spettatori (da poco più di
300 mila ai 3 milioni del '91) e autorevolezza.
COMUNISTA E ANTIFASCISTA CONVINTO - Nel '92 pubblica con
Corradino Mineo il libro «Giù le mani dalla Tv» (Sperling e Kupfer) e
nel '93, in contrasto con il nuovo consiglio d'amministrazione della
cosiddetta Rai dei professori (direttore generale Gianni Locatelli e
presidente Claudio Demattè), si dimette. Passa prima a dirigere il Tg
dell'allora Tele Montecarlo e poi, dal 1998 al 2005, dirige Liberazione.
November 21 notti bianche all'università di messina!Il Sapere – La Crisi – La Società November 15 Messina: un posto da ricercatore al figlio del professore
November 14 ...Lentamente muore... vi propongo una poesia, suggeritami dalla mia ragazza, affinchè troviamo in noi stessi la forza e la speranza per non morire lentamente giorno per giorno e farci scappare la vita fra le dita della mani. Lentamente muore Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare; chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Martha Medeiros G8 GENOVA -SENTENZA DIAZ - ASSOLTI I VERTICI DI POLIZIA. hanno assolto i vertici della polizia per il massacro dei ragazzi della scuola Diaz da parte delle forse dell'ordine! vergogna! vergogna! la legge in italia non è uguale per tutti! è stato dimostrato anche che le due molotov sono state portate dentro la scuola dalle stesse forze dell'ordine per giustificare il massacro operato dai poliziotti! NONOSTANTE QUESTE EVIDENZE I VERTICI DELLA POLIZIA L'HANNO PASSATA LISCIA! November 08 L'Italia ripudia la guerra!Art. 11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. (Costituzione della Repubblica Italiana) RETE LILLIPUT
REGGIO CALABRIA
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Lettera dal fronte del tenente Angelo Campodonico, 1915. Durante le oscurissime notti, quando scoppiano sulle trincee terribili granate, i soldati cercano uno scampo nel ritirarsi indietro, e allora io e gli altri ufficiali li ricacciamo, puntando il nostro moschetto carico, pronto ad agire ad ogni tentativo di fuga. Forse questi sono i momenti peggiori della guerra, quando noi, sotto il grave peso dell'enorme responsabilita', siamo costretti a ricorrere a qualunque mezzo, pur di obbedire anche noi agli ordini che ci vengono da fonte superiore. “POSSA LA SANTITA’ DEL LAVORO REDENTO FUGARE E UCCIDERE PER SEMPRE IL SANGUINANTE SPETTRO DELLA GUERRA PER NOI E PER TUTTE LE GENTI DEL MONDO. QUESTA LA SPERANZA E LA MALEDIZIONE NOSTRA CONTRO CHI LA GUERRA VOLLE E RISOGNA. (PAROLE RIPORTATE SUL MONUMENTO AI CADUTI DI TOLENTINO (MC) DISTRUTTO DAI FASCISTI NEL 1922) °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° E’ giusto • morire o uccidere per una linea di confine che, in realtà, non esiste perché la terra non ha confini? • morire o uccidere per rendere più ricchi o più potenti i “signori della guerra”? • morire o uccidere, schierandosi da una parte o dall’altra in un conflitto, anziché intervenire con corpi civili di pace? • morire o uccidere per imporre una concezione di vita diversa dalla nostra? • considerare nemico un essere umano perché è nato in un altro paese, ha un diverso colore di pelle, ha un’altra lingua, un’altra religione, usi e costumi diversi dai nostri? • dimenticare che le guerre non le vince nessuno ma le perde l’umanità intera? • dimenticare che ogni guerra segna un passo indietro nel cammino della civiltà? • dimenticare che i morti nelle guerre avrebbero potuto dare il loro contributo a costruire un mondo migliore se avessero potuto vivere in pace? • costruire armi di distruzione e concentrare la ricchezza e il potere nelle mani di pochi anziché promuovere nuovi modelli economici solidali che diano dignità e benessere ai milioni di persone che vivono in condizioni disumane? • costruire armi di morte anziché utilizzare le risorse per difendere la vita e la salute con nuove ricerche scientifiche? • costruire armi anziché salvaguardare l’ambiente investendo risorse per creare fonti di energia pulita? • convincere i nostri giovani ch’è più “dolce morire per la patria” che vivere per costruire un mondo di fraternità e di giustizia sociale? • diffondere la cultura della guerra e delle armi anziché la cultura della nonviolenza attiva? November 07 ecco dove finiscono i soldi degli italianiSull'Espresso di qualche settimana fa c'era un articoletto che spiega che recentemente il Parlamento ha votato all'UNANIMITA' e senza astenuti (ma và?!) un aumento di stipendio per i parlamentari pari a circa Euro 1.135,00 al mese. Inoltre la mozione é stata camuffata in modo tale da non risultare nei verbali ufficiali.
STIPENDIO: Euro 19.150,00 AL MESE; STIPENDIO BASE: circa Euro 9.980,00 al mese; PORTABORSE: circa Euro 4.030,00 al mese (generalmente parente o familiare); RIMBORSO SPESE AFFITTO: circa Euro 2.900,00 al mese; INDENNITA' DI CARICA: (da Euro 335,00 circa a Euro 6.455,00); TUTTI ESENTI DA TASSE +
TELEFONO CELLULARE: gratis;
TESSERA DEL CINEMA: gratis; TESSERA TEATRO: gratis; TESSERA AUTOBUS - METROPOLITANA: gratis; FRANCOBOLLI: gratis; VIAGGI AEREO NAZIONALI: gratis; CIRCOLAZIONE AUTOSTRADE: gratis; PISCINE E PALESTRE: gratis; FS: gratis; AEREO DI STATO: gratis; AMBASCIATE: gratis; CLINICHE: gratis; ASSICURAZIONE INFORTUNI: gratis; ASSICURAZIONE MORTE: gratis; AUTO BLU CON AUTISTA: gratis; RISTORANTE: gratis (nel 1999 hanno mangiato e bevuto gratis per Euro 1.472.000,00).
INOLTRE: Intascano
uno stipendio e hanno diritto alla pensione dopo 35 mesi in parlamento
mentre obbligano i cittadini a 35 anni di contributi ( per ora!!!);
Circa Euro 103.000,00 li incassano con il rimborso spese elettorali (in violazione alla legge sul finanziamento ai partiti), più i privilegi per quelli che sono stati Presidenti della Repubblica, del Senato o della Camera.
(Es: la sig.ra Pivetti ha a disposizione e gratis un ufficio, una segretaria, l'auto blu ed una scorta sempre al suo servizio); La classe politica ha causato al paese un danno di 1 MILIARDO e 255 MILIONI di EURO. La sola camera dei deputati costa al cittadino Euro 2.215,00 al MINUTO !! November 01 scontri a piazza navona. infiltrati fascisti massacrano i ragazzi del corteo, col benestare della polizia!ecco i filmati di You Tube http://it.youtube.com/watch?v=LItCDanmVDA http://it.youtube.com/watch?v=RNUBmqAfAj4 dove si vede chiaramente: - che la polizia ha nascosto le armi usate dai fascisti per massacrare i ragazzi che avevano organizzato un corteo pacifista, senza alcuna voglia di fare a botte. - che la polizia si rivolge chiaramente a uno del commando fascista chiamandolo per nome - che la polizia ha visto che il commando fascista era pronto a colpire eppure ha spettato che i fascisti attaccassero prima di intervenire (cioè vedi ke uno ha una spranga in mano e non gliela togli?) alla luce di questa c'è da chiedersi anche: 1. come è arrivato un camioncino pieno di armi a piazza navona, che era chiusa al traffico e controllata dalla polizia? possibile che nessun poliziotto abbia controllato che si avvicinasse alla piazza un camioncino pieno di armi, che poi sono state usate dal commando nazifascista? 2. perchè il governo sapendo chi è stato ad aizzare il corteo (si sono visti in faccia) non prende provvedimenti contro i facinorosi nazifascisti? 3. come è possibile che solo in italia un ex ministro come Cossiga possa affermare con tanta tranquillità ceh il governo è solito infiltrare facinorosi per creare casini ai cortei? ("il suono delle sirene delle ambulanze dovrà superare quello delle sirene della polizia"... rabbrividisco solo a sentire queste parole) Spero ceh qualcuno faccia una seria riflessione su queste cose e mi spieghi dove sia finita la democrazia... siamo proprio finiti in un regime che reprime ogni libertà di manifestazione civile. |
Benvenuto nel mio Spaces!
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